STATUTO della “ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA – Associazione sportiva dilettantistica”, denominata anche “A.P.B.S.”
TITOLO I
Art. 1. – (Denominazione, sede, operatività)
1. Ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice civile, è costituita un’Associazione sportiva dilettantistica riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA – Associazione sportiva dilettantistica”, denominata anche
“A.P.B.S.”
2. L’Associazione ha sede legale nel comune di Dro, e può istituire uffici o sedi secondarie anche in altre località site in provincia di Trento. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Dro non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3.L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni, federazioni ed enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
4. In particolare, l’Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale e organizzativa, aderisce alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – FIPSAS, al cui statuto e regolamento si conforma. L’Associazione può aderire ad altre federazioni sportive nazionali, o a enti di promozione sportiva locale, con delibera del Consiglio Direttivo.
5. L’Associazione opera esclusivamente all’interno del territorio della provincia di Trento.
6. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – (Scopi e attività)
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, ai sensi dell’articolo 8 del D. Lgs. n.36/2021.
2. Essa si propone di contribuire alla tutela, diffusione ed esercizio della pesca sportiva, dilettantistica e ricreativa, in particolar modo nelle acque in gestione dell’Associazione, ed alla salvaguardia dell’ecosistema acquatico per mantenere e migliorare la risorsa ittica per chi ne fruisce oggi e per le generazioni future, con esclusivo riferimento alla provincia di Trento. A tale scopo, l’Associazione prevede e garantisce la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
3. A tal fine, l’Associazione si occuperà, in via stabile e principale:
• di una razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sull’incremento della loro produttività naturale, della salvaguardia dell’equilibrio biologico e del mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle medesime presenti, anche attraverso materiale ittico prodotto dai propri impianti ittiogenici a sostegno della riproduzione naturale laddove la stessa risulti assente o compromessa, per le zone ed i quantitativi indicati dalla Carta Ittica e dai Piani di Gestione Provinciali, o comunque in accordo alle indicazioni dei competenti uffici provinciali;
• di una adeguata attività di sorveglianza sull’attività di pesca e sul territorio, direttamente per mezzo dei propri guardiapesca, ed indirettamente per mezzo dei propri soci;
• di promuovere la realizzazione di opere ed interventi di ripristino ambientale sia in alveo che in fascia riparia, ed altresì di concorrere alla verifica dell’adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua ed al contrasto agli inquinamenti delle acque e dei suoli;
• della informazione e formazione dei pescatori, nonché di informare gli associati e la collettività sull’importanza del rispetto per l’ambiente, per la fauna ittica e sull’utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse ambientali ed ittiche, anche attraverso lo svolgimento di adeguata attività didattica rivolta a minori;
•di promuovere attività sociali ed eventi sportivo dilettantistici ad impatto sostenibile dall’ecosistema fluviale e lacuale.
4. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate nel comma precedente, aventi carattere secondario e strumentale rispetto alle stesse attività istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell’autorità politica da esso delegata in materia di sport.
TITOLO II
Art. 3 – (Adesione all’Associazione)
1. Hanno diritto di aderire all’Associazione, in qualità di soci della stessa, tutti i pescatori dilettanti in possesso di regolare licenza di pesca ed abilitazione alla pesca rilasciate dalla competente autorità e che hanno residenza in uno dei comuni, originariamente denominati, sul cui territorio si trovano le acque in concessione all’Associazione, altresì di seguito elencati: Arco, Cavedine, Drena, Dro, Madruzzo, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno, Vallelaghi. Tali riferimenti rimangono vincolanti anche in ipotesi di variazioni sulle denominazioni territoriali.
2. Hanno, altresì, diritto di aderire all’Associazione anche i soci extra concessione, titolari di regolare licenza di pesca ed abilitazione alla pesca, nonché i soci minorenni, extra concessione, titolari delle licenze previste dalla legge. L’adesione dei soci extra concessione è prevista nelle condizioni di cui all’articolo 5 bis del presente statuto.
3. L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati.
Il socio – all’atto di presentazione della domanda di ammissione – si impegna ad accettare le norme dello statuto e del regolamento associativo, nonché al versamento della quota associativa annuale.
4. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; l’ammissione a socio può essere ratificata anche a posteriori nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo. L’eventuale diniego, scritto e motivato, è appellabile al Collegio dei Probiviri, il quale è chiamato a pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza di appello.
5. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative. E’ inoltre, previsto, il principio di democraticità della struttura. E’ espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
6. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.
Art. 4 – (Divieto di adesione all’Associazione)
Non possono far parte dell’Associazione coloro che:
1) esercitano la pesca come attività professionale;
2) esercitano la pesca a scopo di lucro;
3) siano stati condannati per gravi reati o fatti, relativi all’esercizio della pesca.
Art. 5 – (Soci dell’Associazione)
1. Sono soci maggiorenni della Associazione solo i pescatori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che risultano iscritti ad essa, che sono in regola con il pagamento della quota associativa e che risiedono in uno dei comuni elencati all’Art. 3 dello Statuto, oltreché i soci extra concessione.
2. Sono soci minorenni dell’Associazione coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che risultano iscritti ad essa, che sono in regola con il pagamento della quota associativa, che risiedono in uno dei comuni elencati all’Art. 3 dello Statuto, oltreché coloro che, non avendo compiuto il diciottesimo anno di età, risultano soci extra concessione.
3. I soci minorenni, con età superiore ai sedici anni, sono titolari delle licenze previste dalla legge.
4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il socio minorenne può partecipare alle riunioni assembleari in forma consultiva, senza concorrere alla determinazione dei quorum. Il socio minorenne può, tuttavia, essere pienamente rappresentato da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale e che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore. Con tale rappresentanza, anche il socio minorenne concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi, ad esclusione del diritto di elettorato passivo.
Art. 5bis – (Soci extra-concessione)
1. Sono soci extra-concessione della Associazione tutti i pescatori dilettanti in possesso di regolare licenza di pesca ed abilitazione alla pesca rilasciate dalla competente autorità, e che non risiedono in uno dei comuni elencati all’Art. 3 dello Statuto, ivi compresi i soci minorenni di cui all’articolo 5 del presente statuto.
2. Essi si avvalgono dei servizi dell’Associazione e hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci. L’accesso alla qualità di socio extra-concessione può essere limitato esclusivamente per motivi legati a una corretta coltivazione delle acque.
Art. 6 – (Diritti dei soci)
1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nonché per ogni altra delibera che l’Assemblea si troverà ad assumere.
2. Tutti i soci minorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nonché per ogni altra delibera che l’Assemblea si troverà ad assumere; in tale caso il socio minorenne verrà rappresentato da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale e che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore nelle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 5.
3. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai servizi erogati dall’Associazione ed a loro riservati quali, a titolo di esempio, il permesso di pesca associativo o la partecipazione alle gare sociali dietro pagamento dei corrispettivi decisi dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 – (Doveri dei soci)
1. Tutti i soci – compresi quelli extra-concessione – sono tenuti a versare all’Associazione, ai fini della adesione e del mantenimento della qualifica, la quota associativa annuale nella misura e con le modalità indicate all’art. 20 n.5) del presente Statuto. Il socio che, per qualsiasi ragione, non avrà provveduto al suddetto versamento non avrà diritto a partecipare all’attività dell’Associazione fino a quando non avrà regolarizzato la propria posizione.
2. Per il socio la quota associativa coincide con l’anno solare (01 gennaio – 31 dicembre). La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 8 – (Perdita della qualifica di socio)
1. La qualità di socio ha durata annuale, si intende acquisita a tempo indeterminato e si perde per:
a) decesso;
b) il venir meno del possesso della licenza ed abilitazione alla pesca;
c) recesso;
d) indegnità dichiarata dal Consiglio Direttivo appellabile al Collegio dei Probiviri;
e) mancato pagamento della quota associativa annuale;
f) danneggiamento morale e materiale dell’Associazione;
g) mancato rispetto delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
Art. 9 – (Recesso)
1. Il socio può recedere dall’Associazione, presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell’esercizio sociale, purché sia comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.
3. Chi recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno al patrimonio della stessa, né ha diritto al rimborso della quota associativa e dei contributi versati.
Art. 10 – (Provvedimenti ed espulsione)
1. Tutti i soci, nonché i pescatori ospiti, sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, il regolamento interno, ad attenersi ai regolamenti di pesca provinciali ed associativi ed alle disposizioni di volta in volta assunte dagli organi preposti.
2. In caso di comportamento difforme, oltre alle sanzioni comminate dalle guardie ittico venatorie o da altri organi di vigilanza aventi diritto, il Consiglio Direttivo con decisione motivata può adottare, a seconda della gravità, nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di inosservanza o di violazione di quanto stabilito al precedente comma, i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale;
2) annotazione scritta;
3) ritiro e sospensione a tempo determinato o indeterminato del permesso di pesca associativo;
4) espulsione per indegnità ex art. 8, comma 1, lett. d) del presente statuto, ovvero per le cause di cui alle lett. f) e g) dello stesso articolo 8 dello statuto.
3. Il permesso di pesca associativo può essere ritirato a cura della Associazione anche a posteriori rispetto alla data della violazione, entro comunque sei mesi dalla stessa.
Il permesso di pesca associativo ritirato, rimane depositato presso la sede legale e viene restituito alla scadenza del provvedimento di sospensione. Il socio sorpreso ad esercitare la pesca nel periodo del ritiro del permesso viene a tutti gli effetti considerato come privo di permesso di pesca associativo del concessionario.
4. Contro i provvedimenti disciplinari, altresì in tutte le ipotesi di cui all’articolo 8, comma 1, lett. d), f), g), è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento.
5. Entro i 30 (trenta) giorni successivi il Collegio dei Probiviri dovrà emettere la propria decisione sul ricorso che è inappellabile.
6. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del Codice civile, il socio espulso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di espulsione della Associazione.
TITOLO III
Art. 11 – (Organi sociali)
1. Gli organi sociali dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea generale dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Revisore Unico dei Conti;
4) il Collegio dei Probiviri.
2. E’ garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.
Art. 12 – (Componenti degli organi sociali)
1. I componenti degli organi dell’Associazione sono tenuti ad operare nell’interesse esclusivo dell’Associazione stessa. Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni dell’Associazione, ad eccezione del Revisore dei conti e del Collegio dei Probiviri, che potranno essere anche soggetti, maggiorenni, esterni all’Associazione.
2. La carica di consigliere, revisore, e probiviro, è incompatibile con quella ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, o Ente di promozione sportiva.
3. La medesima incompatibilità sussiste per coloro che sono dipendenti delle predette associazioni, della A.P.B.S., o di altre organizzazioni o da Enti aventi compiti di vigilanza e tutela della pesca.
Art. 13 – (Assemblea generale dei soci)
1. L’Assemblea generale dei soci (di seguito, “Assemblea”) è l’organo sovrano dell’Associazione, cui spetta di approvare gli indirizzi e le linee generali che informano l’attività dell’Associazione, ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo; è composta da tutti i soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del presente statuto.
2. Sono ammessi alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti nell’elenco dei soci alla data di convocazione delle stesse e che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa di cui all’Art. 7.
3. Ogni associato ha diritto a un voto. E’ ammesso l’esercizio della delega, fino a un massimo di due deleghe per ciascun associato. La delega deve essere nominativa e formulata per iscritto, indicando l’identità del socio delegante e del socio delegato.
4. I soci minorenni possono partecipare alle riunioni assembleari; il relativo diritto di voto può essere esercitato da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale e che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio, nelle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 5 del presente statuto.
Art. 14 – (Compiti dell’Assemblea)
1. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
1) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
2) nomina e revoca il Revisore Unico dei Conti;
3) elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
4) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare del costo annuale della quota associativa di cui all’Art. 20 n.) 5 del presente Statuto;
5) approva i bilanci consuntivo e preventivo, ai sensi dell’Art. 29 del presente Statuto;
6) approva la relazione del Presidente in merito all’operato del Consiglio Direttivo;
7) approva in seduta straordinaria le modifiche statutarie, nonché le ipotesi di di fusione, trasformazione, o scissione dell’Associazione;
8) delibera, in seduta straordinaria, sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo, secondo le modalità stabilite ai sensi dell’Art. 34 del presente Statuto.
Art. 15 – (Convocazione dell’Assemblea)
1. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione nei soli giorni festivi se elettiva, nei giorni festivi e di sabato altrimenti, nell’ambito territoriale oggetto della concessione, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, nonché per l’assolvimento degli altri compiti fissati dal presente statuto e dalle disposizioni di legge. La convocazione viene effettuata almeno venti giorni prima della adunanza di prima e seconda convocazione mediante affissione presso la sede sociale, pubblicazione nella rivista inviata ai soci (ove applicabile), e/o attraverso comunicazione scritta a ciascun socio; comunicazione che potrà avvenire anche a mezzo di strumenti informatici.
2. L’avviso di prima e seconda convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea.
3. L’Assemblea generale viene inoltre convocata quando ne venga fatta espressa e motivata richiesta da parte della maggioranza dei consiglieri, ovvero da un decimo dei soci ed in tali casi il Presidente provvede alla convocazione entro 30 (trenta) giorni; in mancanza provvede alla convocazione il Vicepresidente ovvero, in subordine, il Revisore Unico dei Conti. In mancanza dei suddetti interventi, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Trento.
Art. 16 – (Presidenza dell’Assemblea e quorum assembleari)
1. L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano in carica. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea provvede ad eleggere un Segretario, che dovrà redigere e sottoscrivere, assieme al Presidente, il verbale finale di Assemblea.
2. Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la data della prima convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.
3. Per le modifiche statutarie, nonché per ipotesi di fusione, trasformazione, o scissione dell’Associazione, è richiesta, in prima convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti (3/4) dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci, con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei presenti.
4. Per lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, presenti in proprio o per delega.
5. L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno. Proposte e mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto-firmate da almeno dieci soci e presentate al Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.
6. Le votazioni si fanno di norma per alzata di mano a meno che un quarto degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea chieda la votazione a scrutinio segreto.
7. Della discussione e delle decisioni adottate sarà redatto apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
8. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
9. In merito all’annullamento e alla sospensione delle deliberazioni assembleari, si richiama l’articolo 23 del Codice civile.
Art. 17 – (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 10 e 15, eletti dall’Assemblea tra i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Le elezioni sono da tenersi con le modalità previste dai successivi Artt. 31, 32, 33.
2. Il numero di membri del Consiglio Direttivo è definito con delibera dal Consiglio Direttivo uscente; in caso contrario tale numero viene deciso dall’Assemblea dei soci prima di dare avvio alle votazioni.
3. I soci residenti in una delle zone di seguito elencate, ed i soci extra-concessione, hanno diritto di essere rappresentati nel Consiglio Direttivo, purché gli stessi costituiscano almeno 1/10 (un decimo) dei soci iscritti all’Associazione.
4. E’ fatta salva in ogni caso la rappresentanza di almeno un membro per ciascuna zona.
5. La porzione di 1/NN (dove NN è il numero dei membri del Consiglio Direttivo come al precedente comma 2) costituirà anche il “quorum” per la determinazione del numero dei consiglieri per ciascuna zona. L’arrotondamento verrà effettuato per eccesso (oltre lo 0,51) o per difetto (inferiore o uguale allo 0,50).
6. Le zone sono così suddivise:
Zona I. I Comuni originariamente denominati di: Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno.
Zona II. I Comuni originariamente denominati di: Arco, Drena, Dro.
Zona III. I Comuni originariamente denominati di: Cavedine, Madruzzo, Vallelaghi.
Zona IV. Tutti gli altri Comuni non ricadenti nelle zone con acque in concessione all’Associazione.
7. Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna zona; fatto salvo il principio di rappresentanza di cui al quarto
comma del presente articolo.
8. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
9. In caso di dimissioni o decesso o decadenza di un consigliere, il Consiglio direttivo, alla prima successiva riunione procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della stessa zona. Qualora non vi siano altri non eletti della zona di appartenenza, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti in rappresentanza delle altre zone. Qualora non sia possibile la sostituzione a norma del comma precedente, il nuovo consigliere viene eletto dalla prima Assemblea ordinaria utile.
Qualora per dimissioni, decesso o decadenza esplicitata il numero dei consiglieri eletti dall’Assemblea venisse ad essere inferiore alla metà più uno del numero fissato nel primo capoverso del presente articolo, il Presidente dovrà convocare entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento un’assemblea per il rinnovo dell’intero consiglio. In mancanza di convocazione da parte del Presidente, vi provvede il Vice Presidente e, se quest’ultimo non vi provvede, l’Assemblea è convocata dal Revisore Unico dei Conti.
10. In merito alla responsabilità degli amministratori, e alle azioni di responsabilità verso di essi, si richiamano gli articoli 18 e 22 del Codice civile; nelle deliberazioni di approvazione di Bilancio in Assemblea e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.
Art. 18 – (Riunione del Consiglio Direttivo)
1. I nuovi eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente, o in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
La presenza alla prima riunione del Consigliere eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti giustificati sono da ritenersi confermati. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta provvede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Cassiere; nella medesima seduta, o comunque entro la seduta successiva, il Consiglio Direttivo, su
proposta del Presidente, nomina i responsabili dei sevizi ed i referenti associativi.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presiedente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri; in tal caso il Presidente procede alla convocazione, entro i successivi 30 (trenta) giorni.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse interviene la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le convocazioni per le riunioni del Consiglio Direttivo devono contenere l’ordine del giorno e gli argomenti da trattare, cui i consiglieri devono strettamente attenersi. La richiesta di inserimento di qualsiasi altro argomento deve essere preventivamente comunicata al Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, che provvederà in merito.
5. La discussione di varie ed eventuali presentate durante la riunione del Consiglio Direttivo possono essere trattate solo con l’accordo della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso contrario le stesse potranno essere messe all’ordine del giorno e votate nella riunione di Consiglio Direttivo immediatamente successiva.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal consigliere più anziano in carica.
7. Della riunione del Consiglio Direttivo viene redatto processo verbale su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. I soci dell’Associazione possono prendere visione dello stesso, previa richiesta scritta al Presidente, ed esclusivamente presso la sede legale dell’Associazione. Non è ammessa l’estrazione di copie, né l’effettuazione di rilievi fotografici.
Art. 19 – (Decadenza)
1. Il consigliere decade:
1) per perdita della qualifica di socio;
2) per avvenuto cambio di residenza rispetto alla zona che ne ha legittimato l’elezione;
3) per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo;
4) per dimissioni.
2. Il consigliere può essere espulso per comportamenti contrari al buon nome della Associazione, ovvero per inosservanza delle disposizioni statutarie, regolamentari, deliberative, di legge.
Il provvedimento di espulsione viene comunicato per iscritto al consigliere interessato, il quale può presentare appello al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Entro i 30 (trenta) giorni successivi il Collegio dei Probiviri dovrà emettere la propria decisione sul ricorso che è inappellabile.
Rimane fermo il diritto del consigliere di procedere ai sensi dell’articolo 10, ultimo comma, del presente statuto.
3. Le dimissioni vengono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, ed hanno effetto immediato. In tal senso, si applica la procedura di sostituzione di cui all’articolo 17 del presente statuto.
4. La procedura di sostituzione dei consiglieri si applica anche nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3), del presente articolo.
Art. 20 – (Compiti del Consiglio Direttivo)
1. Al Consiglio Direttivo spetta la direzione e l’amministrazione dell’Associazione, nonché tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all’Assemblea a norma del presente Statuto e/o dalla legge.
2. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
1) l’eventuale assunzione di dipendenti, nonché la determinazione della relativa retribuzione;
2) l’approvazione della proposta di nomina di guardiapesca, avanzata dal Presidente e dal Responsabile Servizio di Sorveglianza, da sottoporre ai Servizi competenti della Provincia Autonoma di Trento;
3) la decisione sulle domande di ammissione di nuovi soci compresi quelli extra-concessione;
4) l’adozione di provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soci e dei pescatori ospiti a norma dell’Art. 10;
5) la determinazione dell’entità annuale della quota sociale e del costo dei permessi di pesca associativi; questi ultimi anche differenziati in base ai servizi forniti ai soci. L’entità della quota associativa annuale, nonché il costo dei permessi di pesca associativi, sono sottoposti ad approvazione assembleare, ai sensi dell’Art. 14, comma 1, n. 4), del presente statuto;
6) l’approvazione della stipula di accordi, intese e convenzioni con enti ed organizzazioni di carattere pubblico e privato, creazione o adesione a consorzi, l’adesione ad accordi e sodalizi con altre associazioni o organizzazioni di pescatori sportivi locali e non;
7) le convenzioni con nuove acque;
8) la predisposizione del piano generale di semine, in conformità con le norme vigenti ed i Piani di Gestione della Provincia Autonoma di Trento;
9) la cura, l’amministrazione e la gestione degli impianti ittiogenici associativi;
10) la stesura del regolamento annuale interno di pesca;
11) la predisposizione e deliberazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione, nonché dello stato patrimoniale;
12) la presentazione all’Assemblea di eventuali proposte di modifica dello Statuto, nonché di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del
patrimonio residuo;
13) la proposta in Assemblea della nomina del Revisore Unico dei Conti.
3. Il Consiglio Direttivo può altresì in caso di urgenza adottare decisioni spettanti all’Assemblea; in tal caso le suddette decisioni dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea ordinaria utile.
Art. 21 – (Comitato consiliare)
1. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Direttivo potranno essere assunte a maggioranza da un comitato ristretto composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Cassiere e dal Responsabile di competenza; le decisioni così adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Art. 22 – (Presidente dell’Associazione)
1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è presidente dell’Associazione; ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e può delegare le proprie funzioni per determinati atti e ove concesso dalla legge ad uno dei membri del Consiglio Direttivo.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vicepresidente, ed in caso di assenza o impedimento di entrambi dal consigliere più anziano in carica.
Art. 23 – (Revisore dei conti)
1. L’Assemblea nomina ogni 3 (tre) anni un Revisore Unico dei Conti, socio o terzo, iscritto all’Albo dei revisori contabili, di cui all’articolo 2397, comma 2. Del Codice civile.
2. Non sono nominabili, e se nominati decadono, i parenti e gli affini entro il terzo grado del presidente dell’Associazione o dei membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Revisore Unico dei Conti può essere rinominato.
4. Il Revisore Unico dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
5. Il Revisore Unico dei Conti cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea generale. In particolare, il Revisore Unico dei conti controlla la regolare tenuta della contabilità e dei Libri sociali, esamina il bilancio consuntivo annuale e redige una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.
6. In caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative deve chiedere la convocazione dell’Assemblea.
7. L’attività del Revisore Unico dei Conti deve risultare da apposito processo verbale riportato nel Libro verbali del Revisore Unico dei Conti, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.
Art. 24 – (Collegio dei Probiviri)
1. L’Assemblea nomina ogni 3 (tre) anni il Collegio dei Probiviri formato da tre membri effettivi e due supplenti, soci o terzi.
2. Non sono eleggibili, e se eletti decadono, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Presidente dell’Associazione o dei membri del Consiglio Direttivo.
3. I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere rieletti.
4. Nella prima riunione dopo l’elezione essi dovranno procedere ad eleggere nel proprio seno il Presidente del Collegio.
5. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra soci relativamente al rapporto associativo e tra questi e l’Associazione e i suoi organi saranno devolute a detti probiviri i quali giudicheranno “ex aequo et bono”.
6. Spetta altresì al Collegio dei probiviri l’interpretazione autentica dello statuto.
7. Rimangono ferme le disposizioni previste dagli articoli 23 e 24 del Codice civile.
Art. 25 – (Segretario e Cassiere)
1. Spetta al Segretario sovrintendere alla verifica ed al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta degli schedari di scadenza per il versamento delle quote di rinnovo delle concessioni, che dovrà notificare in tempo utile al Consiglio Direttivo, all’ordinamento e alla conservazione degli atti concernenti i servizi di vigilanza, alla stesura dei ricorsi, oltre a tutte le altre incombenze inerenti il regolare funzionamento dell’ufficio di segreteria.
2. E’ compito del Cassiere curare la tenuta e l’aggiornamento dei libri contabili, provvedere al ricevimento ed al pagamento delle fatture, dei rimborsi spese, nonché al versamento dei premi di assicurazione dei soci e degli stipendi e contributi di eventuali dipendenti, oltre a sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa dell’Associazione.
3. Una medesima persona può ricoprire contemporaneamente le funzioni di Segretario e di Cassiere.
Art. 26 – (Responsabili e Referenti)
1. Il Presidente ha la facoltà di nominare – all’interno del Consiglio Direttivo o dei dipendenti dell’Associazione – dei Responsabili di settore, titolari di responsabilità nei confronti della legge e delle normative nazionali e
provinciali vigenti.
In particolare, può nominare il Responsabile Allevamenti Ittiogenici e il Responsabile Servizio di Vigilanza, con delega scritta di competenze. Tali nomine, così come le relative modifiche o revoche, devono essere ratificate
dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione immediatamente successiva all’atto di nomina.
2. Il Presidente ha la facoltà di nominare – all’interno del Consiglio Direttivo, dei dipendenti dell’Associazione o anche tra i soci – dei Referenti di settore, ovvero collaboratori diretti del Presidente, preposti al monitoraggio di specifiche attività, concorrendo così al buon andamento delle medesime attività associative (es. didattica, sede, gare). I Referenti possono essere modificati, nominati, sostituiti, o revocati direttamente dallo stesso Presidente, senza vincolo di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 27 – (Gratuità delle cariche)
1. Tutte le cariche associative – compresi gli incarichi di responsabile e referente – sono gratuite, fatta eccezione per il Revisore Unico dei Conti, la cui eventuale retribuzione osserva le diposizioni di legge.
2. E’ fatto salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo e controfirmate dal Presidente.
3. Le note spese del Presidente devono essere controfirmate dal Vicepresidente.
TITOLO IV
Art. 28 – (Patrimonio e risorse economiche)
1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento.
2. Esso è costituito da:
1) fondo patrimoniale di garanzia vincolato, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
2) fondo di dotazione, costituito da conferimenti in denaro versati dai soci all’atto di costituzione dell’Associazione;
3) beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
4) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
5) eventuali donazioni, erogazioni o lasciti.
3. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) dalla quota associativa, dalla vendita dei permessi di pesca associativi e dalla vendita dei permessi d’ospite;
b) da ogni altra entrata, compatibile con la legge in materia di sport dilettantistico, nonché sponsorizzazioni, sovvenzioni, contributi o rimborsi derivanti da convenzioni che concorrano ad incrementare la disponibilità di bilancio.
4. I proventi derivanti da attività strumentali e secondarie sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione; l’Assemblea delibera sulla utilizzazione dell’avanzo di gestione che deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, o ai fini dell’incremento del patrimonio.
5. E’ vietato distribuire tra gli associati, i soci, lavoratori, amministratori, revisori e probiviri, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali avanzi di gestione, e utili, saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell’Associazione, o all’incremento del proprio patrimonio.
6. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né esigere la restituzione della quota associativa versata, né di ogni altro contributo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, del rapporto associativo.
Art. 29 – (Bilancio)
1. L’esercizio sociale finanziario inizia il 01 novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo.
2. Entro venti giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il bilancio consuntivo è anche comprensivo dello stato patrimoniale.
3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro i termini di cui 2364, comma 2, c.c.
4. Essi devono essere depositati presso la sede legale dell’Associazione entro 10 giorni precedenti la seduta assembleare, per poter essere consultati da ogni associato, oltre ad essere resi disponibili entro i medesimi termini, mediante invio scritto, su istanza presentata per iscritto dall’associato interessato.
5. Inoltre devono essere messi a disposizione per la prescritta revisione da parte del Revisore Unico dei Conti.
TITOLO V
Art. 30 – (Corpo di vigilanza)
1. L’Associazione istituisce un corpo di vigilanza per sovraintendere ad un corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione; tale corpo è composto da guardiapesca dipendenti e volontari.
2. I guardiapesca vengono proposti per la nomina effettiva al Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento su indicazione del Presidente e del Responsabile della Sorveglianza, approvata dal Consiglio Direttivo.
3. Il guardiapesca opera in conformità all’Ordine di Servizio predisposto dal Consiglio Direttivo; senza riguardo a persone, lo stesso deve notificare al Consiglio Direttivo ogni constatazione meritevole di venire a conoscenza dello stesso.
4. Il guardiapesca che manca, per fatti gravi, al suo dovere sarà sottoposto dal Consiglio Direttivo a procedimento disciplinare e, se ne viene accertata la colpevolezza, immediatamente rimosso dall’incarico e, se socio, potrà anche essere espulso dall’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo fissare i compensi o stabilire i criteri per il rimborso delle spese sostenute dai guardiapesca – anche volontari – fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro applicabili e dalle normative di legge.
Art. 31 – (Elezione degli organi sociali)
1. Gli organi sociali dell’Associazione vengono rieletti ogni 3 (tre) anni.
2. Nel caso di eventuali dimissioni collegiali del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, ovvero del Revisore Unico dei Conti, il Presidente dell’Associazione deve convocare l’Assemblea dei soci per le elezioni (o per la nomina nel caso del Revisore Unico dei conti) dell’organo dimissionario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni.
3. Un mese prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina della commissione elettorale, composta di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci.
4. I soci prescelti dovranno confermare la propria disponibilità con dichiarazione scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione.
5. La commissione elettorale è convocata dal Presidente dell’Associazione entro 6 (sei) giorni dalla nomina della stessa, per l’elezione in proprio seno del presidente. E’ compito della commissione elettorale provvedere alla organizzazione delle elezioni per le cariche sociali, nonché alla predisposizione e consegna delle schede elettorali e all’approntamento delle tabelle di scrutinio.
6. La Commissione elettorale non può essere composta da membri del Consiglio Direttivo uscente, ovvero da soci candidati.
7. In caso di elezione del Consiglio Direttivo, la commissione elettorale deve adottare le iniziative opportune, atte a garantire il rispetto del principio di rappresentanza di cui al secondo comma dell’Art. 17.
Art. 32 – (Candidature)
1. Le candidature devono pervenire al Consiglio Direttivo entro e non oltre il decimo giorno antecedente quello delle votazioni.
2. I candidati devono essere soci dell’Associazione, negli ultimi 2 (due) anni, compreso l’anno delle elezioni; fatta salva la candidatura dei componenti del Collegio dei Probiviri.
3. Ogni candidato deve apporre la propria firma di accettazione a lato del proprio nominativo.
4. La commissione elettorale provvede successivamente alla compilazione di un’unica lista comprendente i nominativi in stretto ordine alfabetico e la zona di appartenenza di tutti i candidati presenti ai sensi dei commi precedenti.
Art. 33 – (Elezioni)
1. Ogni elettore può votare il numero massimo di nominativi come deliberato dal Consiglio Direttivo, pena la nullità della scheda, segnando a fianco dei candidati prescelti una crocetta.
2. Le schede votate, qualora lo spoglio non avvenga nella sede delle elezioni, sono trasferite a cura del Seggio elettorale, composto da 5 (cinque) soci nominati fra i presenti all’Assemblea, opportunamente sigillate, presso la sede dell’Associazione ove i componenti il Seggio elettorale procedono all’operazione di scrutinio.
3. Avverso l’operato del Seggio elettorale e della commissione elettorale è ammesso il ricorso scritto e motivato al Collegio dei Probiviri uscente, entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute elezioni.
4. Gli eventuali ricorsi non sospendono l’insediamento degli organi collegiali eletti, sino a definitiva pronuncia da parte dello stesso Collegio dei Probiviri.
Art. 34 – (Scioglimento)
1. Lo scioglimento dell’Associazione, per le cause previste dall’articolo 27 del Codice civile, è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con i quorum previsti dall’Art. 16 del presente statuto.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
3. Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad altre Associazioni o società sportive dilettantistiche, operanti nel medesimo settore, e, in ogni caso, ai fini sportivi.
Art. 35 – (Norma di rinvio)
1. Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, le disposizioni civilistiche in materia di associazioni riconosciute e, in mancanza, le disposizioni previste dal Libro quinto, Capo V, del Codice civile.
2. Si richiama il D. Lgs. n.36/2021, e successive modificazioni e integrazioni.
Qui puoi scaricare lo Statuto Associativo in formato pdf.